Con la presente si comunica che a partire dal 1° ottobre 2023 è entrato in vigore il periodo transitorio di applicazione del Meccanismo di Adeguamento del Carbonio alle Frontiere (il cosiddetto CBAM – Carbon Border Adjustment Mechanism), previsto dal Reg.to UE 956/2023 e dal Reg.to Esecutivo UE 1773/2023.
Si tratta di una misura che verrà applicata all’importazione di determinate categorie di prodotti ad alta intensità di carbonio, al fine di contrastare il cosiddetto ‘dumping ambientale’, impedendo che le merci importate nella UE godano, indebitamente, di un vantaggio rispetto alle stesse merci prodotte in impianti stabiliti nell’Unione e assoggettati al Sistema ETS (Emissions Trading Scheme).
II Regolamento CBAM si applica alle importazioni di merci elencate nell’Allegato I, che attualmente comprende: cemento, energia elettrica, ghisa/ferro/acciaio, alluminio e sostanze chimiche.
L’elenco verrà ulteriormente ampliato, con l’obiettivo di includervi, entro il 2030, tutti i prodotti già assoggettati alla normativa ETS.
Durante il periodo transitorio di applicazione del Regolamento CBAM, dal 1° ottobre 2023 al 31 dicembre 2025, gli importatori di merci CBAM dovranno adempiere soltanto agli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 33, 34 e 35 del Regolamento.
Dovranno presentare trimestralmente alla Commissione, entro il mese successivo della chiusura di ciascun trimestre, la cosiddetta Relazione CBAM, contenente le informazioni sulle merci importate durante tale periodo.
La prima Relazione, riferita al trimestre ottobre-dicembre 2023, dovrà quindi essere presentata entro il 31 gennaio 2024.
Le prime tre Relazioni potranno essere modificate/integrate, in via eccezionale, entro il 31 luglio 2024. Le successive Relazioni potranno invece essere modificate/integrate soltanto entro il mese successivo dalla loro presentazione.
La Relazione CBAM dovrà seguire la struttura della Tabella 1 presente nell’Allegato I del Regolamento di Esecuzione n. 1773/2023.
Per ottenere le informazioni richieste dalla Relazione l’importatore potrà inviare ai propri fornitori un modulo elettronico messo a disposizione dalla Commissione, il cui contenuto è specificato nell’Allegato IV del Regolamento Esecutivo n. 1773/2023.
Al fine di concedere agli operatori il tempo necessario per adeguarsi al nuovo obbligo, il Regolamento prevede, per tutta la durata del periodo transitorio, un sistema flessibile per il calcolo delle emissioni incorporate nei beni importati.
Fino al 31 dicembre 2024 sarà possibile fare ricorso a differenti modalità di compilazione. La compilazione basata su valori di default potrà essere impiegata solo fino al 31 luglio 2024.
A partire dal 1° gennaio 2025 saranno accettati solo i metodi di rendicontazione completa, come previsto dall’art. 4, paragrafo 1 del Regolamento Esecutivo.
Dal 1° gennaio 2026, data in cui il Regolamento diventerà pienamente operativo, le merci CBAM potranno essere importate nella UE esclusivamente da operatori che abbiano ottenuto la qualifica di Dichiaranti CBAM Autorizzati.
In assenza di tale autorizzazione non sarà possibile importare merci CBAM nella UE.
Lo status di Dichiarante CBAM Autorizzato potrà essere richiesto a partire dal 31 dicembre 2024.
L’obbligo della presentazione delle Relazioni ricade sugli importatori. La ns, Agenzia rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, I sopracitati Regolamenti sono a disposizione per il download sul sito della Commissione Europea ai seguenti link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R0956
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32023R1773
Di seguito altri link utili con le istruzioni per la registrazione e la compilazione:
https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism_en
https://www.adm.gov.it/portale/cbam-carbon-border-adjustment-mechanism