Circolare n.01/2021

Oggetto: Brexit - Nuove procedure

Dal 1 gennaio 2021, il Regno Unito non fa più parte del territorio doganale e fiscale della UE; pertanto, le relazioni tra le due parti seguiranno le regole già adottate nei confronti di Paesi Terzi. In particolare:

  • alle cessioni di beni verso il Regno Unito, non si applicheranno più le regole relative alle cessioni intracomunitarie (art. 41 del D.L. n. 331/93), bensì le regole dell’esportazione (art.8 del DPR n.633/72);
  • gli acquisti di beni dal Regno Unito non saranno più considerati acquisti intracomunitari, ma si applicheranno le regole proprie dell’importazione e, conseguentemente, l’IVA non sarà più assolta mediante il meccanismo del “reverse charge” ma pagata o assolta (con dichiarazione di intento) direttamente in Dogana.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, con la circolare n.49/D del 30/12/202, intende attuare interventi mirati ai fini di facilitare e semplificare le procedure doganali di esportazione, nonché richiamare l’attenzione sugli adempimenti previsti dalla normativa doganale che possono consentire di usufruire di benefici fiscali e velocizzare le formalità doganali di esportazione. Si evidenzia quanto segue:

  • i soggetti nazionali che, attualmente, inviano o ricevono merce a vario titolo (conto lavorazione, riparazione, ecc.) in o da UK senza adempimenti doganali, dal 01/01/2021 dovranno riconsiderare la loro operatività riconducendo tali movimenti di merce ad operazioni di perfezionamento attivo o passivo (c.d. temporanee esportazioni/importazioni) e, quindi, soggette ad autorizzazioni doganali, gestite nell’ambito del Sistema delle Customs Decisions;
  • l’Accordo tra UE e UK prevede il divieto di applicazione di dazi doganali merci originarie delle rispettive parti; la prova di tale origine viene per le fornita, alternativamente, da:
    – un’attestazione di origine rilasciata dall’esportatore in cui il prodotto è dichiarato originario
    – o la conoscenza del carattere originario del prodotto da parte de soggetto importatore.
    La dichiarazione dell’origine potrà essere resa direttamente sulla fattura o su un qualunque altro documento commerciale che accompagna la merce.
    L’ADM ha precisato che, in attesa di eventuali ulteriori chiarimenti, i soggetti non ancora in possesso dello status di esportatore registrato REX, potranno rendere la dichiarazione di origine indicando il proprio codice EORI.
  • i soggetti nazionali interessati potranno richiedere l’autorizzazione alla procedura del luogo approvato all’export, che consente la presentazione e la disponibilità per i controlli sulle merci presso i locali della propria Azienda;
  • l’ADM richiama l’attenzione sulla corretta individuazione dell’Ufficio doganale di esportazione territorialmente competente rispetto al luogo in cui è stabilito I’esportatore. Non è consentito presentare la dichiarazione di esportazione presso un Ufficio doganale diverso, salvo specifiche situazioni previste dalla norma;
  • la stessa ADM sottolinea che la corretta applicazione dei criteri previsti dalla normativa unionale consente anche la riduzione dei tempi per l’espletamento delle formalità doganali con evidenti benefici in termini di competitività. Si richiama l’attenzione anche sulla scelta delle condizioni di consegna (Incoterms) perché la presentazione della dichiarazione doganale e l’acquisizione della prova di uscita delle merci dal territorio della UE hanno un effetto diretto sul piano fiscale;
  • le merci unionali trasportate verso UK potranno essere vincolate al regime di transito comune.

La scrivente rimane a completa disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento in merito e per l’assistenza nella pianificazione degli scambi da e verso il Regno Unito.

Agenzia doganale con sede a Viareggio, specializzata nel settore della nautica da diporto.

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